IL PRETORE
   Nel  procedimento  penale  n.  5813/1996  r.g. a carico di Bonomini
 Guido nato il 7 gennaio 1928 a Bione (Brescia) imputato del reato  di
 cui  all'art.  2,  comma  1-bis,  d.-l.  12  settembre  1983, n. 463,
 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, ritiene  di  sollevare,
 d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale delle norme di
 cui  all'art. 1, commi da 226 a 231, legge 23 dicembre 1996, n.  662,
 per violazione degli artt. 3, 38 della Costituzione.
   La questione appare rilevante ai fini  della  decisione  in  quanto
 incide  sulla  stessa  possibilita' di pervenire ad una decisione nel
 merito, giacche' l'imputato ha dimostrato di  essersi  avvalso  della
 regolarizzazione  della  propria posizione mediante rateizzazione del
 versamento dovuto.
                             O s s e r v a
     che la norma di cui all'art. 2, comma 1-bis, per  cui  l'imputato
 deve  essere  giudicato,  e'  posta  a  presidio  dei diritti e degli
 istituti di assistenza sociale e previdenziale;
     che tale norma sanziona il comportamento di colui che  ometta  il
 versamento  delle ritenute previdenziali ed assistenziali con la pena
 della reclusione fino a tre anni  e  della  multa  fino  a  lire  due
 milioni;
     che  l'art.  1,  legge  n.  662/1996 citata consente, ai soggetti
 debitori per contributi assistenziali e previdenziali omessi o pagati
 in ritardo, di regolarizzare la propria posizione versando  in  unica
 soluzione  o  a  rate  (comma  227)  le somme dovute per contributi e
 premi, maggiorate di  interessi  come  indicato  nella  legge  stessa
 (comma  226),  con effetto finale della estinzione dei reati previsti
 dalle leggi in materia (comma 230),  fra  cui  indubbiamente  rientra
 quello di cui tratta il processo in corso;
     che la regolarizzazione mediante il versamento del dovuto in rate
 prevede  la  ripartizione  della  somma  in "trenta rate bimestrali",
 cosicche' colui che scelga questa forma esaurisce il  proprio  debito
 in un tempo che puo' durare fino a cinque anni;
     che  il  termine  di  cinque  anni  coincide  con  il  termine di
 prescrizione ordinaria del reato;
     che il meccanismo della regolarizzazione non prevede,  nel  tempo
 necessario   al   completamento   del  piano  di  versamento,  alcuna
 sospensione del procedimento penale e/o della  prescrizione  (prevede
 solo  la  sospensione  dei "provvedimenti di esecuzione in corso"); e
 cio' a differenza di quanto previsto,  per  esempio,  in  materia  di
 amnistia  per i reati tributari, dall'art. 2, d.P.R. 20 gennaio 1992,
 n. 23, il quale consente di fruire del beneficio a certe  condizioni,
 il  cui  soddisfacimento richiede del tempo; ma nel contempo prevede,
 nel corso del tempo necessario agli adempimenti, la  sospensione  del
 procedimento penale;
     che  il  giudice  davanti  al  quale  venga  tratto a giudizio un
 soggetto per reati previsti dalle leggi in materia  di  contributi  e
 premi  assistenziali  e  previdenziali,  il  quale  abbia  deciso  di
 avvalersi  della  regolarizzazione  rateale,   non   puo',   se   non
 conculcando il diritto del soggetto a ottenere i benefici (finali) di
 legge,  procedere  al  giudizio;  e di fatto non puo' che rinviare il
 processo per il tempo necessario a sanare;
     che pero', correndo la prescrizione durante il tempo necessario a
 sanare, puo' aversi l'effetto che, prima del quinquennio necessario a
 completare il versamento venga a spirare il termine di prescrizione;
     che in tale ultimo caso, anche ove il soggetto debitore omettesse
 il versamento delle rate mancanti, avrebbe  conseguito  di  fatto  lo
 stesso  effetto  -  l'estinzione  del reato - che otterrebbe versando
 l'intero;
     che in tal modo verrebbero, di fatto,  ad  essere  trattate  alla
 stessa  stregua  la  persona  ottemperante e quella non ottemperante;
 giacche' il meccanismo della legge consente al debitore di speculare,
 specie in considerazione dei "tempi lunghi"  della  giustizia,  sulla
 convenienza di adire la regolarizzazione con l'intento di pagare solo
 quel  numero di rate che scadono nel tempo necessario a fare maturare
 la prescrizione;
     che, conclusivamente, il meccanismo della regolarizzazione, privo
 del necessario  supporto  della  sospensione  del  processo  e  della
 prescrizione,  viene  a  violare  sia il principio di uguaglianza sia
 quello di solidarieta' sociale espresso negli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione.